Aggiornato Legge Finanziaria
2008
soluzioni per l isolamento termico e il risparmio energetico
IL DECRETO LEGISLATIVO 311/06
Decreto Legislativo 29 Dicembre, n. 311 Disposizioni correttive ed integrative al Decreto
Legislativo 19 Agosto 2005 n. 192 recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia (GU n. 26 del 1-2-2007- Suppl. Ordinario n.26)
Sintesi, non esaustiva, del Decreto in vigore dal 2 Febbraio 2007.
FINALITÀ
Il decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici disciplinandone la metodologia per il calcolo ed i criteri generali per la certificazione energetica.
DEFINIZIONI
L edificio di nuova costruzione è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La prestazione energetica è la quantità
annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio. L attestato di certificazione energetica dell'edificio è il documento attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio.
L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto. L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio che consentono di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio.
ACCERTAMENTI
La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti,
alla relazione tecnica nonché l attestato di qualificazione energetica dell edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.
AMBITO DI INTERVENTO
Il decreto si applica alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione oltre che alla certificazione energetica degli edifici.
Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti è prevista un'applicazione graduale:
un applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:
" ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 m2;
" demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 m2;
un applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20% dell'intero edificio esistente.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di ristrutturazione di edifici esistenti sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o del locatore:
a decorrere dal 1 luglio 2007:
" agli edifici di superficie utile superiore a 1.000 m2, nel caso di trasferimento a